La legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), ha previsto l’attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio
2010.
L’importo dell’assegno relativo alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio
2010 è così determinato:
- € 600,00, quale importo base dell’assegno nel caso di nascita o adozione di un primo figlio,
- € 810,00, quale importo dell’assegno nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo,
- € 750,00, quale importo dell’assegno nel caso di nascita o adozione di figli gemelli o di adozione contemporanea di più figli, indipendentemente dal loro numero.
Le condizioni per ottenere il beneficio sono le seguenti:
- almeno uno dei genitori deve essere residente nel
territorio regionale da almeno 24 mesi (come previsto dalla
L.R. 30 novembre 2011, n.16) e deve avere uno dei seguenti
requisiti:
- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- essere titolare di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
- essere titolare dello status di rifugiato e dello status
di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251;
- essere straniero di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché residente nel
territorio nazionale da non meno di cinque anni.
2) Il genitore ed il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l’assegno devono essere residenti nel Comune di Pasian di Prato al momento della presentazione della domanda.
3) L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 30.000,00 (trentamila). L’attestazione
ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.
L’assegno è concesso ed erogato al genitore beneficiario che presenta la domanda, utilizzando il modello disponibile sul
questo sito internet o ritirato presso il Servizio Amministrativo Sociale del Comune.
La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o adozione del figlio per il quale è richiesto l’assegno.
Per quanto sopra, qualora il nucleo familiare sia in possesso dei requisiti sopra indicati,
è possibile presentare domanda per l’erogazione dell’assegno, allegando all’istanza una fotocopia di un documento di identità del richiedente, nonché l’attestazione
ISEE in corso di validità.
Sono esentati dalla presentazione dell’attestazione ISEE
coloro che abbiano già prodotto il documento in occasione della richiesta di
Carta
Famiglia, sempre che l’attestazione ISEE
già presentata sia valida al momento della presentazione della domanda di assegno.
La domanda deve essere presentata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pasian di Prato nei seguenti orari:
da Lunedì a Venerdì: ore 10.00–13.00
Lunedì: ore 16.00–18.00
Giovedì: ore 16.00-18.00 (escluso dal 15 luglio al 31 agosto)
Sabato: ore 9.00-12.00 (escluso dal 15 luglio al 31 agosto)
Per informazioni rivolgersi al Servizio Amministrativo
Sociale:
orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.00-13.00 / lunedì
anche ore 16.00-18.00
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI
NATALITA'
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