Il Paese e la sua Storia

 

     
   

   
La legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), ha previsto l’attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2010.

L’importo dell’assegno relativo alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2010 è così determinato:
- € 600,00, quale importo base dell’assegno nel caso di nascita o adozione di un primo figlio,
- € 810,00, quale importo dell’assegno nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo,
- € 750,00, quale importo dell’assegno nel caso di nascita o adozione di figli gemelli o di adozione contemporanea di più figli, indipendentemente dal loro numero.

Le condizioni per ottenere il beneficio sono le seguenti:
  • almeno uno dei genitori deve essere residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi (come previsto dalla L.R. 30 novembre 2011, n.16) e deve avere uno dei seguenti requisiti:
  • essere cittadino italiano;
  • essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  • essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
  • essere titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  • essere straniero di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, purché residente nel territorio nazionale da non meno di cinque anni.

2) Il genitore ed il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l’assegno devono essere residenti nel Comune di Pasian di Prato al momento della presentazione della domanda. 

3) L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 30.000,00 (trentamila). L’attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.

L’assegno è concesso ed erogato al genitore beneficiario che presenta la domanda, utilizzando il modello disponibile sul questo sito internet o ritirato presso il Servizio Amministrativo Sociale del Comune.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o adozione del figlio per il quale è richiesto l’assegno. 

Per quanto sopra, qualora il nucleo familiare sia in possesso dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare domanda per l’erogazione dell’assegno, allegando all’istanza una fotocopia di un documento di identità del richiedente, nonché l’attestazione ISEE in corso di validità. 
Sono esentati dalla presentazione dell’attestazione ISEE coloro che abbiano già prodotto il documento in occasione della richiesta di Carta Famiglia, sempre che l’attestazione ISEE già presentata sia valida al momento della presentazione della domanda di assegno.

La domanda deve essere presentata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pasian di Prato nei seguenti orari: 
da Lunedì a Venerdì: ore 10.00–13.00 
Lunedì: ore 16.00–18.00
Giovedì: ore 16.00-18.00 (escluso dal 15 luglio al 31 agosto)
Sabato: ore 9.00-12.00 (escluso dal 15 luglio al 31 agosto)

Per informazioni rivolgersi al Servizio Amministrativo Sociale: 
orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10.00-13.00  /  lunedì anche ore 16.00-18.00

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI NATALITA'
     

   

 


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