Il Paese e la sua Storia

 

     
   

PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI ALL'UTENZA
(selezionare il servizio di interesse per leggere le relative istruzioni):

La documentazione presentata in questa pagina è stata completamente revisionata alla data del 01/06/2005 a cura dell’ufficio di Polizia Locale. E’ possibile che dalla data dell’aggiornamento ad oggi siano intervenute modifiche

Autorizzazioni pubblicitarie
Concessioni di occupazioni suolo pubblico
Ordinanze di carattere temporaneo in materie di viabilità
Rilascio contrassegni di sosta a persone con ridotta capacità motoria
Denunce di cessione fabbricato
Autorizzazioni passo carrabile
Iscrizione all'anagrafe canina
Affidamento cani abbandonati
Rinvenimento oggetti smarriti
Vidimazione bolle di accompagnamento vini
Richiesta informazioni/copia atti rilievi incidente stradale
Pagamento della sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada
Ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni al Codice della Strada
Servizio notificazione atti 



Autorizzazioni pubblicitarie

Il provvedimento abilitativo è rilasciato per all’installazione di striscioni stradali, insegne e cartelli pubblicitari, l’esercizio della pubblicità sonora e visiva con o senza veicoli.      

L’autorizzazione ha validità triennale, ma è rinnovabile su richiesta dell’interessato ed è rilasciata ai soli fini del C.d.S. e non urbanistico edilizi, per i quali l’interessato dovrà produrre opportuna denuncia di inizio attività (D.I.A.) da presentarsi all’ufficio tecnico  edilizia privata.

L’istanza indirizzata al Sindaco, o presentata direttamente al protocollo del Comune, consente di: 
- installare striscioni pubblicitari aerei nel territorio comunale in occasione di manifestazioni culturali, sociali, mostre, mercati, fiere, organizzate da  soggetti pubblici o privati;
- installare cartelli, insegne, manifesti, impianti pubblicitari o propagandistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle pubbliche strade.

Normativa di riferimento: art.23 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) - artt.47-59 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) - Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Documenti da presentare: domanda in marca da bollo da € 14,62 (salvo esenzioni); planimetria e rappresentazione progettuale dell’impianto pubblicitario, con l’esatta individuazione dell’ubicazione, il  testo del messaggio e le dimensioni; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con il quale si attesta che il manufatto che si intende collocare stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento in modo da garantirne stabilità.

Incaricato dell’istruttoria: mar.llo Giabbai Marco, tel. 0432645997

Allegato fac-simile di domanda in formato pdf
Allegato
fac-simile di autodichiarazione in formato pdf

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Concessioni di occupazioni suolo pubblico

Il titolo è rilasciato per la concessione del suolo pubblico ad uso di manifestazioni, cantieri stradali,  o come spazio esterno ad uso di pubblici esercizi.

Il ritiro dell’autorizzazione è subordinata al preventivo  pagamento della tassa di occupazione. Il bollettino  da ritirarsi presso l’Ufficio Tributi che ne redige l’importo, può essere versato in un qualunque ufficio postale, d’Italia. Con  l’esibizione della  ricevuta di pagamento,  l’interessato potrà poi presentarsi al presente ufficio per  ritirare il titolo abilitativo.

L’istanza è indirizzata al Sindaco, o presentata direttamente al protocollo del Comune.

Normativa di riferimento: art.20 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) - Regolamento comunale COSAP.

Documenti da presentare: domanda in marca da bollo da € 14,62 (salvo esenzioni); planimetria con rappresentazione progettuale dell’occupazione, contenente l’esatta  specificazione la misura dello spazio richiesto, la durata dell’occupazione, le generalità complete del richiedente e del responsabile di cantiere, compreso il codice fiscale e/o partita I.V.A., la loro reperibilità.

Incaricato dell’istruttoria: mar.llo Barmina Andrea, tel. 0432645994

Allegato fac-simile di domanda in formato pdf

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Ordinanze di carattere temporaneo in materie di viabilità

Il titolo è rilasciato allo scopo di disciplinare il traffico in presenza di cantieri stradali o manifestazioni che comportino la limitazione delle soste e/o circolazione sulle strade comunali.

L’interessato deve presentare domanda da indirizzare al Sindaco e consegnare al protocollo, nella quale vanno specificati: i dati completi dell’impresa operante e del responsabile di cantiere o della manifestazione,(compresa la sua reperibilità ), l’indicazione precisa del tipo di lavoro da eseguirsi e la sua durata (periodo di validità del provvedimento richiesto).

Il provvedimento può necessitare del sopralluogo tecnico in cui specificare compiutamente all’impresa la segnaletica mobile da apporre (da parte del richiedente) per l’esecuzione dell’ordinanza. I divieti di sosta e la relativa segnaletica devono essere apposti almeno 48 ore prima della chiusura, perciò è di fondamentale importanza che l’istanza pervenga tempestivamente.

Normativa di riferimento: artt.5, 6, 7, 21 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) .

Documenti da presentare: domanda in carta semplice contenente la planimetria dei lavori da eseguirsi con descrizione precisa della manifestazione con individuazione del referente e  il suo recapito telefonico.

Incaricato dell’istruttoria: mar.llo Barmina Andrea, tel. 0432645994

Allegato fac-simile di domanda in formato pdf

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Rilascio contrassegni di sosta a servizio di persone con ridotta capacità motoria

A) Persone con diminuita capacità motoria

Al fine di favorire la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide è previsto su richiesta del legittimato, il rilascio di un provvedimento abilitativo la sosta in apposite strutture, all’uopo individuate dalla necessaria segnaletica.
I soggetti legittimati a usufruire degli impianti di cui sopra sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza con le limitazioni del Regolamento al C.d.S. Nella domanda il richiedente, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve allegare la certificazione sanitaria rilasciata dall’ufficio medico legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità cinque anni dal rilascio.
Il rinnovo avviene tramite la presentazione del certificato, sottoscritto dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di un infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità sopra riportate. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate con le già menzionate modalità.
Normativa di riferimento: art.188 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e art.381 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione).
Documenti da presentare in caso di primo rilascio: domanda in carta semplice nei casi in cui il richiedente lamenti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da certificazione medica di durata almeno quinquennale, l’istanza necessita invece di una marca da bollo da € 14,62 negli altri casi. Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata esclusivamente dall’Azienda Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” in Udine, via San Valentino n.18.
Documenti da presentare in caso di rinnovo: domanda in carta semplice nei casi in cui il richiedente lamenti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da certificazione medica di durata almeno quinquennale; l’istanza necessita invece di una marca da bollo da € 14,62 negli altri casi. Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Incaricato dell’istruttoria: sig.ra Anna Del Frari, tel. 0432645993

Allegato fac-simile di domanda per contrassegno  in formato pdf
Normativa di riferimento in materia di circolazione veicoli al servizio di persone invalide (pdf)

 

            B) Agevolazioni per i portatori di handicap riconosciuti dalla L. 5/02/1992 n.104

Esclusivamente i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (L.05/02/1992 n.104) non sono tenuti a presentare il certificato medico attestante l’infermità, in quanto la legge consente loro di rilasciare - in sua sostituzione - una specifica e particolare autocertificazione. Si evidenzia come l’appartenenza del richiedente alla nominata categoria sarà effettivamente accertata dall’ufficio in intestazione.

Normativa di riferimento: art.188 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) art.381 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) art.4 L. 5/02/1992 n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) art.39 L. 23/12/1998 n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) art.46 e seguenti DPR. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Documenti da presentare in caso di primo rilascio: domanda in carta semplice contenente l’autodichiarazione dell’interessato quale portatore di handicap ai sensi delle legge L.5/02/1992 n.104.

Documenti da presentare in caso di rinnovo: domanda in carta semplice contenente l’autodichiarazione dell’interessato quale portatore di handicap ai sensi delle legge L.5/02/1992 n.104.

Incaricato dell’istruttoria: sig.ra Anna Del Frari, tel. 0432645993

Allegato fac-simile di domanda per contrassegno  in formato pdf.

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Denunce di cessione fabbricato 

A) Cittadino italiano

Ai sensi del D.L. 21/03/1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n.191 chiunque cede la proprietà o il godimento a qualunque titolo e consente, per un tempo superiore al mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, le generalità dell’acquirente del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene per altro titolo, con gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che devono essere messi a disposizione del cedente.

Il termine indicato è perentorio e non ammette deroghe od equipollenti, trattandosi di comunicazione di Polizia, finalizzata a contrastare il terrorismo interno, al tempo dilagante, mediante la lotta alla clandestinità con l’introduzione di un controllo tempestivo sui soggetti che acquisiscono la disponibilità di immobili. La sanzione dell’eventuale inadempimento è punita dall’art.12 comma 4 del D.L. che trova  applicazione nei confronti del solo cedente inadempiente punito con una somma tra il minimo di € 103,00 al massimo di € 1.549,00, esclusa l’applicazione di sanzioni accessorie (pagamento in misura ridotta € 206,00). Deputati all’accertamento sono gli organi di polizia  giudiziaria, oltre ai “vigili urbani” del comune, al cui Ente di appartenenza vengono devoluti i proventi. La specificata disposizione persegue finalità di capillarità nella ricerca sul territorio, motivando l’Ente dal punto di vista pecuniario.

Una prima innovazione alla riferita normativa fu apportata dall’art.1 comma 344 L.n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria per il 2005), la quale dispose che, dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello di comunicazione, la trasmissione della cessione fabbricato da inoltrasi all’autorità locale di pubblica sicurezza perdeva il carattere di obbligatorietà per il cedente, qualora lo stesso avesse già proceduto a effettuare la nominata comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, mediante l’inoltro di un apposito modulo, messo a disposizione in modalità telematica dalla medesima autorità. Fino all’introduzione di detto modello informatico, la prefata comunicazione doveva essere effettuata in via cartacea, utilizzando il vecchio prestampato ministeriale (Modulario I.- P.S -129).Tale disposizione è rimasta inattuata perché, come confermano all’Agenzia delle Entrate, il Ministero a tutt’oggi non ha elaborato il prefato modulo.

Quando è invece la normativa fiscale a imporre la registrazione del bene conseguentemente alla stipula dell’atto di cessione, la presentazione della documentazione dell’interessato agli uffici preposti per la registrazione sostituisce la comunicazione. La norma è alquanto severa perché in caso di mancata registrazione dei contratti di locazione per i quali è prescritta la registrazione: “o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento” (espressione che ne consente l’applicazione ai negozi giuridici di natura non patrimoniale, come ad es. comodato), di unità immobiliari o di loro porzioni, commina la sanzione della nullità dell’atto (art.1 comma 346 L.n.311/2004).

Fu poi l’art.1 comma 345 L.n.311/2004 a estendere l’obbligo di comunicazione agli intermediatori immobiliari di ogni cessione assistita o conosciuta in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dal trasferimento della proprietà, anche per quelle di durata inferiore al mese. L’eventuale inadempimento veniva punito dal solito art.12 comma 4 D.L. 21/03/1978 n. 59, unitamente a una sanzione accessoria attivabile solo in caso di seconda violazione, la quale impone al Sindaco del Comune in cui operano gli intermediatori interessati, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, di disporre la sospensione dell’attività d’impresa, per il periodo di un mese.

Nel contempo le Questure, spinte dal Ministero sulla strada dell’informatizzazione, cominciarono a chiedere ai Comuni che la trasmissione delle denunce di cessioni fabbricato, fino ad allora pervenute solo su modello cartaceo, fossero sostituite da un supporto informatico, raccolte e inviate loro una volta al mese.

La disciplina veniva nuovamente innovata dall’art.3 D.Legs. 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3 ha previsto espressamente che la registrazione del contratto di locazione assorbe, tra l’altro, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza  della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso. Nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.69 D.P.R. n.131/1986.

Più recentemente è intervenuto l’art.5, commi 1, lettera d) e 4, del D.L. 13 maggio 2011 n.70, intitolato: “Semestre Europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito in L.n.106 il 12/07/2011, il quale ha previsto un analogo assorbimento del riferito obbligo comunicativo anche per quanto riguarda i contratti di vendita degli immobili registrati.

Se ne deduce che a far data dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.23 del 2011 – per quanto riguarda i contratti di locazione registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n.70 del 2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato art.12, comma 1 D.L. n.59 del 1978 non trova più applicazione relativa la sanzione amministrativa.

Aggiunge però l’art.3 comma 6 D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, che l’obbligo di comunicazione non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, di arti e professioni.

 

Normativa

Tipo di contratto

Obbligo

D.L. 21/03/1978 n. 59 convertito in L.n.191 del 18/05/1978

cessione della proprietà o il godimento a qualunque titolo e consente, per un tempo superiore al mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso

il solo cedente deve comunicare all’autorità locale di P.S., entro 48 ore, i dati richiesti, pena l’applicazione della sanzione

Sanzione prevista art.12 comma 4 D.L. 21/03/1978 n. 59

·   da € 103,00 a € 1.549,00, esclusa l’applicazione di sanzioni accessorie;

·   competente a ricevere il rapporto è l’autorità da cui dipende l’organo di polizia accertatore.

·   la devoluzione dei proventi va all’Ente territoriale che ha in carico l’accertatore .

Normativa

Tipo di contratto

Obbligo

Art.1 comma 345 L.n. 311 del 30/12/2004

ogni cessione operata o assistita dagli intermediari immobiliari in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalla cessione in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese.

 

estensione agli intermediatori immobiliari dell’obbligo di comunicazione all’autorità locale di P.S., entro 48 ore, i dati richiesti

Sanzione prevista

art.12 comma 4 D.L. 21/03/1978 n. 59

·    da € 103,00 a € 1.549,00, esclusa l’applicazione di sanzioni accessorie;

·   in caso di recidiva, il Sindaco del Comune in cui operano gli intermediatori interessati, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, deve disporre la sospensione dell’attività, per un mese;

·   competente a ricevere il rapporto è l’autorità da cui dipende l’organo di polizia accertatore.

·   la devoluzione dei proventi va all’Ente territoriale che ha in carico l’accertatore.

Normativa

Tipo di contratto

Obbligo

Art.3 comma 3, D.Legs. n.23 del  14 marzo 2011

contratti di locazione degli immobili registrati

 

la registrazione del contratto di locazione assorbe, l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza  della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso.

Art.5 commi 1, lettera d) e 4, del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L.n.106 del 12/07/2011

i contratti di vendita di immobili registrati

la registrazione del contratto di locazione assorbe, l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza  della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso.

Art.3 comma 6, D.Legs. n.23 del  14 marzo 2011

contratti di locazione ad uso abitativo di immobili registrati in cui è esercitata anche un’attività d’impresa, d’arte e professione.

 

la registrazione del contratto di locazione non assorbe, l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza  della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso.

Normativa

Tipo di contratto

Obbligo

Art.1 comma 346 L.n. 311 del 30/12/2004

contratti di comodato ad uso abitativo di immobili registrati

la registrazione del contratto di comodato effettuata ai fini fiscali assorbe l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza  della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso.

Sanzione prevista Art.1 comma 346 L.n. 311 del 30/12/2004

nullità dell’atto stipulato, quando  ricorrendone i presupposti non vengono registrati.

 

B) Cittadino straniero

La legge considera “straniero” la persona non residente in alcuno degli stati appartenenti all’Unione Europea o l’apolide.

Colui che disponendo di un diritto reale su un immobile decida di prestare alloggio o ospitalità anche impiegando alle proprie dipendenze un cittadino straniero o apolide, anche per periodi inferiori al mese deve darne comunicazione all’autorità locale di P.S. entro 48 ore dalla messa a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1 D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998 (Testo unico sull’immigrazione). La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identità, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

L’omessa o tardiva comunicazione è punita dal successivo comma 2-bis, con una sanzione pecuniaria da € 160,00 a € 1.100,00, non sono previste sanzioni accessorie (pagamento in misura ridotta € 320,00).

L’Autorità competente alla ricezione del rapporto è la Prefettura, la devoluzione dei proventi è in favore dello Stato, tramite la compilazione dell’apposito modello F23.

Il modello utilizzato per la trasmissione – a differenza di quanto succede nella cessione fabbricati dove é obbligatorio ed é di provenienza ministeriale – deve venir compilato per ogni singola persona alloggiata o ospitata. Al modulo deve essere allegato la copia del permesso di soggiorno e un documento di identità, nel caso di permesso turistico va allegata la fotocopia del passaporto contenente il visto di ingresso in Italia.

Come chiarito da una nota del Ministero dell’Interno datata 18/11/2004: “la comunicazione di cessione fabbricato in commento non si sovrappone alla denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze una persona straniera o apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello stato (prevista dal D.Leg.vo 286/98) avendo quest’ultima una finalità diversa da quella tipica della cessione fabbricati.”

Val la pena di osservare che nella sopra citate norme (L.n. 311/2004, D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L.n.106 del 12/07/2011, D.Legs. n.23 del 14 marzo 2011), non operano alcuna abrogazione del D.Leg.vo n.286/98 (lex specialis), né risultano con esso contrastanti.

Pertanto poiché la prefata norma insegue una finalità diversa dal D.L. 21/03/1978 n. 59, continua a trovare applicazione, la conseguenza pratica è che la cessione parziale o totale di un fabbricato al cittadino extracomunitario impone al dante causa due distinti adempimenti: 1) la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del  D.L. 21/03/1978 n. 59; 2) l’ulteriore trasmissione dei dati richiesti dal D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998.

 

Normativa

Tipo di contratto

Obbligo

Art.7 comma 1 D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998

cessione della proprietà o il godimento a qualunque titolo dell’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, a favore di cittadino extracomunitario per qualunque periodo

il solo cedente deve comunicare all’autorità locale di P.S., entro 48 ore, i dati richiesti, pena l’applicazione della sanzione

Sanzione prevista

Art.7 comma 2-bis D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998

·   da € 160,00 a € 1.100,00, esclusa l’applicazione di sanzioni accessorie;

·   competente a ricevere il rapporto è la Prefettura del territorio in cui è insediato l’organo di polizia accertatore;

·   i proventi sono devoluti allo Stato.

Referente: signora Carmen Zuliani


Allegato  fac-simile di domanda per cessionari comunitari in formato pdf
Allegato  fac-simile di domanda per cessionari extracomunitari in formato pdf

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Autorizzazione al mantenimento dei passi carrabili esistenti

La Giunta Comunale con delibera  n.343 del 19/12/2005 ha disposto che l’Ufficio di Polizia Municipale si occupa della regolarizzazione e del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di passo carrabile, per tutti quei passi carrabili preesistenti alla data del 1° gennaio 1993 e per quelli realizzati successivamente a tale data.

La normativa introdotta a seguito dell’approvazione del Nuovo Codice della Strada (successivamente indicato N.C.d.S.) e del relativo Regolamento di esecuzione prevede che i passi carrabili preesistenti e successivi all’entrata in vigore di detto codice, 1° gennaio 1993, debbano essere individuati con l’apposito segnale di cui all’art. 120 del Regolamento al N.C.d.S., previa autorizzazione dell’Ente proprietario della strada.

L’art. 120 sopraccitato stabilisce che “il segnale PASSO CARRABILE indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell’art. 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di c. 45 x 25. La mancata indicazione dell’ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l’autorizzazione è concessa dal Comune.”

L’art. 159 del N.C.d.S., stabilisce che gli organi di Polizia, in detti passi carrabili, dispongano la rimozione dei veicoli;

-          questa Amministrazione, con questo provvedimento di Giunta Comunale stabilisce, uniformandosi alle disposizioni del N.C.d.S., di autorizzare fino al 31 Dicembre 2006 l’esercizio dei passi carrabili preesistenti e successivi all’entrata in vigore di detto codice. I predetti passi carrabili, per far esercitare il diritto di divieto di sosta e rimozione, dovranno essere identificati per mezzo di specifico cartello stradale, conforme alla figura 78 II del Regolamento del N.C.d.S. riportante la denominazione dell’Ente proprietario della strada, il numero e l’anno del rilascio.

Chiunque sia interessato a far valere sul proprio passo carrabile i diritti di cui sopra, dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione e all’apposizione del segnale stradale conforme a quanto previsto dal N.C.d.S.. L’omessa regolarizzazione secondo il procedimento sopra indicato, farà decadere le agevolazioni che il Nuovo Codice della Strada prevede in materia, ovvero il “divieto di sosta permanente in fregio al passo carraio con rimozione del veicolo” (art. 158 e 159 del N.C.d.S. e art. 120 Reg. di attuazione del N.C.d.S.). Questa Amministrazione si farà carico, a chiunque sarà interessato, di rilasciare la prescritta autorizzazione. Si precisa che al fine del rilascio dell'autorizzazione, per passo carrabile si intende soltanto quell’apertura (identificata con cancello, portone, sbarra, catena, varco delimitato da elementi fisici ben definiti come colonne, muretti o altro, ecc.) che consente l’accesso alla proprietà privata mediante il transito di veicoli. Pertanto per cancelli pedonali, portoni pedonali di ingresso e per tutte le aperture simili non carrabili non verrà rilasciato alcuna autorizzazione.

In considerazione del prevalente interesse pubblico, legittimato dalla necessità di sicurezza della viabilità, la regolarizzazione dei passi carrai nelle vie di seguito indicate, sarà effettuata mediante autorizzazione con prescrizione di adeguamento alle vigenti norme in considerazione delle esigenze di sicurezza della viabilità, fissando il termine di anni 2 (due) dalla data del rilascio dell’autorizzazione per gli adeguamenti richiesti.

Eventuali autorizzazioni già autorizzate, dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui sopra, precisando che il termine per l'adeguamento decorrerà dalla comunicazione integrativa.

 

Elenco Strade ad alta percorrenza e situazioni idonee a rappresentare una situazione di pericolo in occasione dell'accesso alle proprietà laterali, prive di sufficiente area di sosta.

Statali

denominazione comunale

intensità del traffico

S.S.n.13 “Pontebbana”

vie Santa Caterina,  Campoformido

elevatissima: oltre 27.000 veicoli al giorno circa, con decisa presenza di mezzi di tipologia pesante.

S.S.n.464 “Spilimbergo”

via Spilimbergo

elevata, con  segnalata presenza di mezzi di tipologia pesante provenienti dalla tangenziale di Udine.

Provinciali

denominazione comunale

Intensità del traffico

S.P.n.52“di Sedegliano”

Via Roma, Piazza Matteotti, via Colloredo, D’Antoni, Piazza 5 Martiri, via Udine, via Del Forno

particolarmente intenso, durante l’intera giornata con concentrazione nelle ore di punta. Arteria per un importante tratto dotata di marciapiedi di dimensioni insufficienti, e con numerosi portoni di ingresso a filo carreggiata. Rilevante il traffico di tipologia pesante.

S.P.n.99“di Basiliano”

via Colombo

particolarmente intenso durante l’intera giornata, con concentrazione nelle ore di punta. Arteria per un importante tratto completamente priva di marciapiedi, con portoni di ingresso a filo carreggiata.

S.P. n.98 ”di Bressa”

via Di Sotto

Arteria per un importante tratto dotata di marciapiedi di dimensioni insufficienti, con numerosi portoni di ingresso a  filo carreggiata.

Comunali

Caratteristiche

intensità del traffico

vie Lignano e Gorizia (per il solo tratto compreso tra la S.S.n.13 e la via Codroipo)

 

area di sosta antistanti  i carrai in dimensioni insufficienti con molti accessi realizzati a filo carreggiata

intercetta il traffico da e per Villa Primavera, particolarmente intenso nelle ore di punta.

Per il tratto di via Gorizia, la salita, la   curva,   il semaforo, l’insufficiente area di stazionamento è idonea a ingenerare problemi in caso di fermata anche in situazioni di scarso traffico.

vie Passons, Pasiano, Piazza della Chiesa, Principale, Dante

area di sosta antistanti  i carrai in dimensioni non sempre sufficienti con alcuni accessi realizzati a filo carreggiata

intercetta l’intero il traffico da e per Passons, nonché l’ingresso al capoluogo friulano tramite la via Martignacco.

vie Angoria e Cotonificio

 

area di sosta antistanti  i carrai in dimensioni non sempre sufficienti con alcuni accessi realizzati a filo carreggiata

intercetta l’intero  traffico da e per Centro Commerciale Iper, Fiera di Udine, proveniente da sud  nonché quello in direzione Martignacco-San Daniele.

Per la via Cotonificio attualmente poco trafficata, sussiste un progetto della Provincia di Udine inteso a realizzare una rotonda nella  bretella di collegamento tra la nominata via e il ponte sul Cormor, che se realizzata nel 2007, avrà forti ripercussioni sul traffico.

via Villalta

da per un tratto della strada vige il  divieto di fermata

il segmento compreso tra la piazza e la via Casali  è idoneo non consente neppure la fermata.

vie Verdi, Beorchia 

il divieto di sosta è collocato da  un lato della strada, per la via Beorchia ambo i lati

intercetta l’intero il traffico di collegamento tra le due provinciali.

vie Orientale, San Giacomo, piazza di Sotto

 

strada di dimensioni ridottissime, marciapiedi per un tratto insufficienti, con numerosi cancelli fronte strada

anche in condizioni di scarso traffico a causa della visibilità limitata,   in presenza del divieto di sosta ambo i lati, l’accesso alle proprietà laterali intercluso dai  cancelli  è in grado di creare dei problemi.

via Torino

vige il divieto di sosta da un lato della strada, per un tratto raddoppiato

intercetta l’intero il traffico di collegamento tra la  statale Pontebbana e la provinciale di Sedegliano.

via Basaldella 

 

vige il divieto di sosta da un lato della strada, per un tratto raddoppiato

intercetta l’intero il traffico di collegamento tra la  statale Pontebbana e la provinciale di Basiliano.

via Martignacco

vige il divieto di sosta da almeno un lato della strada

intercetta l’intero traffico di collegamento tra la S.P.n.52 e la n.52 bis in corso di completamento, numerosa la presenza di mezzi pesanti.

REQUISITI

La richiesta va effettuata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario, o altro soggetto avente titolo reale.

Nei rapporti di locazione (abitazioni, studi, uffici, aziende, ecc.) la richiesta spetta al proprietario.

Nei condomini, per le parti comuni la richiesta spetta all’amministratore, mentre per le proprietà esclusive (es. garage singoli con accesso diretto su strada comunale) compete a ciascun proprietario.

Per le aziende con immobili in proprietà la richiesta può essere avanzata anche dal legale rappresentante.

La richiesta va effettuata riportando (nel frontespizio dell’istanza) il nominativo aggiornato di una sola persona fisica avente titolo reale anche se questo è condiviso con altri soggetti. Questi ultimi, aventi titolo, verranno indicati in un foglio allegato.

Il passo carrabile deve essere collocato su strada pubblica o privata soggetta all’uso pubblico secondo quanto disposto dalla Polizia Municipale.

DOCUMENTAZIONE

La domanda va effettuata, in regola con l'imposta di bollo (euro 14,62), compilando in ogni sua parte lo stampato nel quale vengono riportate anche le modalità di compilazione.

Alla domanda va allegato un estratto di planimetria catastale in carta semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà) raffigurante il numero di mappale (e l’eventuale subalterno per i passi carrai inseriti nei fabbricati) di dove si trova la soglia di ciascun passo carrabile. Nell’allegato catastale va evidenziata la soglia di ogni accesso e indicata con una freccia la direzione di ingresso.

Viene rilasciato un solo cartello per ogni accesso, i richiedenti con più di un accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare una unica richiesta. Per il condominio l’amministratore indicherà il numero degli accessi serventi le proprietà comuni.

L’autorizzazione in bollo viene rilasciata a carattere provvisorio diverrà definitiva dopo il 31 Dicembre 2006,  qualora non siano intervenute richieste di adeguamento da parte del Comune.

COSTI

Ogni domanda, compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata in regola con l'imposta di bollo (euro 14,62), presso l’ufficio Protocollo Comunale;

Per il ritiro del segnale e dell’autorizzazione, l’interessato ricevuto l’avviso, potrà recarsi presso il Comando di Polizia Municipale negli orari d’ufficio, munito di una marca da bollo da Euro 14,62.

Per gli enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo, il richiedente dovrà citare nell’istanza gli estremi di legge e l’articolo che dispone tale esenzione.

Si comunica che il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato ad alcuna tassazione.

SANZIONI

L’art. 22 del Codice della Strada stabilisce che l’apertura, trasformazione, variazione d’uso o mantenimento in esercizio dei passi carrabili preesistenti senza autorizzazione rilasciata dal Comune, a secondo dei casi, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 a 143,00 e/o da 143,00 a 573,00 oltre all’obbligo in capo al trasgressore del ripristino a proprie spese dei luoghi.

NORMATIVA

Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione n. 495/1992.

 Allegato fac-simile di domanda in formato pdf


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Iscrizione all'anagrafe canina 

Il cittadino che possiede un cane è tenuto ad iscriverlo all’anagrafe canina del comune di residenza, presentandosi con l’animale presso il canile gestito dall’Azienda Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” ubicato in Udine, via Lumignacco n. 337 ogni primo giovedì del mese, dalle ore 10:00 alle 12:00 (tel. 0432-601228 fax 0432-601820) E-mail: vete.canile@ass4.sanita.fvg.it  o presso lo studio di un veterinario autorizzato.

Deve altresì presentare denuncia nei casi di smarrimento, sottrazione, cessione, morte, variazione di residenza riferiti all’animale nel termine di 15 gg. dall’evento, al presente ufficio.

Normativa di riferimento: L.R. 04/09/1990 n.39 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.171/Pres. del 06/06/2002; art.113 L.R. 17/06/1993 n.47; l. 14/08/1991 n.281.

Requisiti richiesti: Essere residenti nel territorio comunale e proprietario o affidatario di uno o più cani.

Documenti da presentare: Libretto sanitario del cane, documento di identità e codice fiscale del proprietario.

Termini perentori per la presentazione dell’iscrizione all’anagrafe canina: 30 gg. dall’acquisto o dalla detenzione, in alternativa 3 mesi dalla nascita dell’animale.

Incaricato dell’istruttoria: mar.llo Giabbai Marco, tel. 0432645997

Allegato fac-simile di denuncia di smarrimento, sottrazione, cessione, morte del cane in formato pdf
Allegato fac-simile di denuncia di variazione di residenza dell’animale  in formato pdf
Quadro sinottico delle sanzioni per le violazione alla normativa in materia


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Affidamento cani abbandonati

Il cittadino che intenda adottare un cane abbandonato in custodia presso la struttura preposta (canile convenzionato), può chiederne l’affido presentando l’apposita domanda sia presso l’ufficio in intestazione che presso il canile convenzionato “Monte del Re” sito a San Pietro al Natisone, località Clenia, strada per Savogna, via Sotto Klancic n.1 (tel.0432-727266 cell.329-8611514) aperto anche i festivi dalle ore 10:00 alle 12:00. La richiesta viene vistata dal veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio, a seguito del quale il richiedente può ritirare l’animale.

A tal fine, visto il provvedimento adottato con deliberazione giuntale n.137 del 09/05/2005, si informa l’affidatario che il Comune di Pasian di Prato provvederà al rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di € 250 divisi un due trances: 

  1. un primo contributo di € 125,00 (centoventicinque) entro quarantacinque giorni dall’adozione dell’animale previo controllo della Polizia Municipale delle buone condizioni di tenuta dell’animale;
  2. i restanti € 125 (centoventicinque) nei sei mesi successivi dall’adozione dello stesso, subordinatamente al riscontro delle medesime condizioni, da parte della Tesoreria comunale a favore degli affidatari.

Si ricorda altresì che con la sottoscrizione dello schema contenente gli obblighi l’affidatario si assume ogni responsabilità relativa all’animale adottato.

Normativa di riferimento: L.R. 04/09/1990 n.39 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.171/Pres. del 06/06/2002; l. 14/08/1991 n.281.

Requisiti richiesti: Non è necessario essere residenti nel territorio comunale.

Documenti da presentare: Domanda di affido in carta semplice, fotocopia documento di identità valido, sottoscrizione dell’impegno a mantenere l’animale in buone condizioni. 

Incaricato dell’istruttoria: mar.llo Giabbai Marco, tel. 0432-645997

Fac-simile di domanda in formato pdf
Obblighi dell'affidatario

CANI IN ATTESA DI ADOZIONE (foto e schede anagrafiche)



Rinvenimento oggetti smarriti

Il ritrovatore di oggetti abbandonati rinvenuti in territorio comunale deve farne pronta consegna al Comando in intestazione. L’ufficio procederà a  redigere apposito verbale di rinvenimento in duplice copia, cui fa seguito la pubblicazione all’Albo Pretorio, per il periodo di quindici giorni.

In caso di mancata rivendicazione del legittimo proprietario, decorso un anno dalla avvenuta pubblicazione,   la cosa o il suo prezzo diventano di proprietà del ritrovatore. 

Normativa di riferimento: art.927 e seguenti del Codice Civile.

Requisiti richiesti: Ritrovamento di cosa mobile nel territorio comunale.

Documenti da presentare: bene ritrovato, purché di un qualche  valore economico


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Vidimazione bolle di accompagnamento mezzi di trasporto

Il commerciante all’ingrosso di vini  che ha necessità di trasportare il prodotto a mezzo vettore od in proprio e deve utilizzare contenitori di capacità superiore ai 60 litri, deve compilare  un modulo (acquistabile presso i rivenditori autorizzati - “Smolars”) che va vidimato dall’Ufficio Polizia Municipale che lo trasmetterà poi all’Ufficio Commercio.

Normativa di riferimento: D.M. 20/04/1990 n.184

Documenti da presentare: modulo da vidimare.

Incaricato dell’istruttoria: tutti gli ufficiali e gli agenti di P.M


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Richiesta informazioni /copia atti rilievi incidente stradale

L’utente coinvolto in incidente stradale  e chiunque avente titolo sia interessato ad assumere informazioni  e ottenere copia degli atti dei rilievi del sinistro con soli danni ai mezzi, può inoltrare al Sindaco domanda scritta (indicando le proprie generalità complete, il c.f. e/o partita I.V.A.) in carta semplice da presentare al protocollo. Il servizio è reso con l’esibizione della  ricevuta di versamento di € 1,00 (I.V.A. compresa) per ogni foglio in formato A4 e di € 1,5 (I.V.A. compresa) per ogni foto a colori della stessa dimensione.

Normativa di riferimento: art.11 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada).

Documenti da presentare: domanda in carta semplice indirizzata la Sindaco da presentare al protocollo generale. L’attestazione di versamento nelle mani dell’economo comunale dovrà essere esibita al momento del ritiro delle copie degli atti richiesti.

Incaricato dell’istruttoria: tutti gli ufficiali e gli agenti di P.M


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Pagamento della sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

Il trasgressore, o in sua vece l’obbligato in solido, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione,  può effettuare il “pagamento in misura ridotta”  della somma trascritta nel verbale di contestazione (integrato da eventuali spese di procedimento e di notifica).

I giorni si riducono a dieci nei casi di preavviso di accertamento (c.d. foglio rosa).

Il versamento può essere effettuato esclusivamente tramite contanti presso l’ufficio in intestazione, oppure in un qualunque ufficio postale, mediante il ccp n.16994337 intestato al Comune di Pasian di Prato - Proventi contravvenzionali - Servizio tesoreria, specificando obbligatoriamente nella causale il nome del proprietario, la data della violazione, la targa del veicolo.

La ricevuta dovrà essere conservata dall’utenza per il termine quinquennale di prescrizione della sanzione.

Il mancato pagamento nel termine, comporterà l’iscrizione a ruolo di una somma pari alla metà del massimo edittale, più le eventuali spese di procedimento e di notifica, nonché gli aggi esattoriali.

Normativa di riferimento: art.202 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada)  e art.387 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione).

Incaricato dell’istruttoria: sig.ra Anna Del Frari, tel. 0432645993


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Ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni al Codice della Strada.

Il trasgressore o l’obbligato in solido a una norma del Codice delle Strada, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Udine, presentando o inoltrando a mezzo raccomandata A/R al Prefetto o Comando di Polizia Municipale di Pasian di Prato. Il ricorso non è proponibile se nel frattempo sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Entro i termini fissati dall’art.204 del C.d.S. il Prefetto emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti se accoglie il ricorso, altrimenti emette ordinanza-ingiunzione di pagamento nei termini e con le modalità dell’art.201 C.d.S. per una somma non inferiore al doppio della sanzione originariamente elevata. Il ricorso si estende automaticamente alla sanzioni accessorie o alle eventuali misure cautelari, ma non è possibile proporre ricorso per la sola sanzione accessoria.

In alternativa ma non in aggiunta al ricorso al Prefetto, gli interessati possono proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione al Giudice di Pace di Udine, depositandolo o inviandolo con raccomandata A/R nella Cancelleria dello stesso, in viale XXIII Marzo 1848, n.5

Normativa di riferimento: art.203 e 205  D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada)

Requisiti: Condizione di trasgressore o obbligato in solido.

Documenti da presentare: domanda in carta semplice con copia del verbale e tutta la documentazione utile alla decisione del Prefetto o Giudice di Pace.

Termine per la presentazione: 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale.

 


Servizio notificazione atti

Il servizio notificazione atti amministrativi viene svolto da personale della presente amministrazione per la notificazione dei propri atti, qualora non sia possibile eseguire ultilmente gli stessi mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, per il tramite del messo comunale.

Si precisa che in forza della delibera di Giunta Comunale n.283 del 14/07/2000 di recepimento della legge n.265/1999, il servizio è svolto anche a favore di altre amministrazioni - previo pagamento - e con esclusione degli Enti che applicano il principio della reciprocità.

A decorrere dal 1° Aprile 2003, il costo per ciascun singolo atto notificato è di € 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall’art.140 del c.p.c.. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi a consumo per le famiglie degli operai e impiegati accertato dall’Istat, con decreto del Ministreo dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno.

Normativa di riferimento: art.10 L. 3/8/1999 n.265, D.M. 6/8/2003.

Modalità di pagamento: L’Ente fa istanza con cadenza semestrale - alle Amministrazioni richiedenti - della liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per le notificazioni, allegando la documentazione giustificativa. L’importo deve essere versato sul ccp n.15185333 intestato a: Comune di Pasian di Prato - Servizio Tesoreria - specificando nella causale:“rimborso per le spese di notificazione”.


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