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PRINCIPALI
SERVIZI OFFERTI ALL'UTENZA
(selezionare il
servizio di interesse per leggere le relative istruzioni):
La
documentazione presentata in questa pagina è stata completamente
revisionata alla data del 01/06/2005 a cura dell’ufficio di Polizia
Locale. E’ possibile che dalla data dell’aggiornamento ad oggi
siano intervenute modifiche
Autorizzazioni
pubblicitarie
Concessioni di occupazioni suolo pubblico
Ordinanze di carattere temporaneo in materie di
viabilità
Rilascio contrassegni di sosta a persone con ridotta
capacità motoria
Denunce di cessione fabbricato
Autorizzazioni passo carrabile
Iscrizione all'anagrafe canina
Affidamento cani abbandonati
Rinvenimento oggetti smarriti
Vidimazione bolle di accompagnamento vini
Richiesta informazioni/copia atti rilievi incidente
stradale
Pagamento della sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della Strada
Ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni al
Codice della Strada
Servizio
notificazione atti
Autorizzazioni pubblicitarie
Il
provvedimento abilitativo è rilasciato per all’installazione di
striscioni stradali, insegne e cartelli pubblicitari, l’esercizio della
pubblicità sonora e visiva con o senza veicoli.
L’autorizzazione
ha validità triennale, ma è rinnovabile su richiesta dell’interessato ed
è rilasciata ai soli fini del C.d.S. e non urbanistico edilizi, per i quali
l’interessato dovrà produrre opportuna denuncia di inizio attività (D.I.A.)
da presentarsi all’ufficio tecnico edilizia
privata.
L’istanza
indirizzata al Sindaco, o presentata direttamente al protocollo del Comune,
consente di:
- installare striscioni
pubblicitari aerei nel territorio comunale in occasione di manifestazioni
culturali, sociali, mostre, mercati, fiere, organizzate da
soggetti pubblici o privati;
- installare cartelli, insegne, manifesti, impianti pubblicitari o
propagandistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle
pubbliche strade.
Normativa
di riferimento: art.23
D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) - artt.47-59 D.P.R.
16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) - Regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni.
Documenti
da presentare: domanda in
marca da bollo da €
14,62 (salvo esenzioni);
planimetria e rappresentazione progettuale dell’impianto pubblicitario,
con l’esatta individuazione dell’ubicazione, il
testo del messaggio e le dimensioni; dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con il quale si attesta che il
manufatto che si intende collocare stato calcolato e realizzato tenendo
conto della natura del terreno, della spinta del vento in modo da garantirne
stabilità.
Incaricato
dell’istruttoria: mar.llo
Giabbai Marco, tel. 0432645997
Allegato
fac-simile di domanda in
formato pdf
Allegato fac-simile
di autodichiarazione in formato pdf
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Concessioni di occupazioni suolo pubblico
Il
titolo è rilasciato per la concessione del suolo pubblico ad uso di
manifestazioni, cantieri stradali, o
come spazio esterno ad uso di pubblici esercizi.
Il
ritiro dell’autorizzazione è subordinata al preventivo
pagamento della tassa di occupazione. Il bollettino
da ritirarsi presso l’Ufficio Tributi che ne redige l’importo, può
essere versato in un qualunque ufficio postale, d’Italia. Con
l’esibizione della ricevuta
di pagamento, l’interessato
potrà poi presentarsi al presente ufficio per
ritirare il titolo abilitativo.
L’istanza
è indirizzata al Sindaco, o presentata direttamente al protocollo del
Comune.
Normativa
di riferimento: art.20
D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) - Regolamento comunale
COSAP.
Documenti
da presentare: domanda in
marca da bollo da €
14,62 (salvo esenzioni);
planimetria con rappresentazione progettuale dell’occupazione, contenente
l’esatta specificazione la
misura dello spazio richiesto, la durata dell’occupazione, le generalità
complete del richiedente e del responsabile di cantiere, compreso il codice
fiscale e/o partita I.V.A., la loro reperibilità.
Incaricato
dell’istruttoria: mar.llo
Barmina Andrea, tel. 0432645994
Allegato
fac-simile di domanda in
formato pdf
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Ordinanze di carattere temporaneo in materie di viabilità
Il
titolo è rilasciato allo scopo di disciplinare il traffico in presenza di
cantieri stradali o manifestazioni che comportino la limitazione delle soste
e/o circolazione sulle strade comunali.
L’interessato
deve presentare domanda da indirizzare al Sindaco e consegnare al
protocollo, nella quale vanno specificati: i dati completi dell’impresa
operante e del responsabile di cantiere o della manifestazione,(compresa la
sua reperibilità ), l’indicazione precisa del tipo di lavoro da eseguirsi
e la sua durata (periodo di validità del provvedimento richiesto).
Il
provvedimento può necessitare del sopralluogo tecnico in cui specificare
compiutamente all’impresa la segnaletica mobile da apporre (da parte del
richiedente) per l’esecuzione dell’ordinanza. I divieti di sosta e la
relativa segnaletica devono essere apposti almeno 48 ore prima della
chiusura, perciò è di fondamentale importanza che l’istanza pervenga
tempestivamente.
Normativa
di riferimento: artt.5, 6, 7, 21 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice
della Strada) .
Documenti
da presentare: domanda in carta semplice contenente la planimetria dei
lavori da eseguirsi con descrizione precisa della manifestazione con
individuazione del referente e
il suo recapito telefonico.
Incaricato
dell’istruttoria: mar.llo Barmina Andrea, tel. 0432645994
Allegato
fac-simile di domanda in formato pdf
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Rilascio contrassegni di sosta a servizio di persone con ridotta capacità motoria
A)
Persone con diminuita capacità motoria
Al fine di favorire la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide è previsto su richiesta del legittimato, il rilascio di un provvedimento abilitativo la sosta in apposite strutture, all’uopo individuate dalla necessaria segnaletica.
I soggetti legittimati a usufruire degli impianti di cui sopra sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza con le limitazioni del Regolamento al C.d.S. Nella domanda il richiedente, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve allegare la certificazione sanitaria rilasciata dall’ufficio medico legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità cinque anni dal rilascio.
Il rinnovo avviene tramite la presentazione del certificato, sottoscritto dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di un infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità sopra riportate. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate con le già menzionate modalità.
Normativa di riferimento: art.188 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e art.381 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione).
Documenti da presentare in caso di primo rilascio: domanda in carta semplice nei casi in cui il richiedente lamenti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da certificazione medica di durata almeno quinquennale, l’istanza necessita invece di una marca da bollo da € 14,62 negli altri casi. Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata esclusivamente dall’Azienda Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” in Udine, via San Valentino n.18.
Documenti da presentare in caso di rinnovo: domanda in carta semplice nei casi in cui il richiedente lamenti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da certificazione medica di durata almeno quinquennale; l’istanza necessita invece di una marca da bollo da € 14,62 negli altri casi. Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Incaricato dell’istruttoria: sig.ra Anna Del Frari, tel. 0432645993
Allegato
fac-simile di domanda per
contrassegno in formato pdf
Normativa
di riferimento in materia di circolazione veicoli al servizio di persone
invalide (pdf)
B)
Agevolazioni per i portatori di handicap riconosciuti dalla L. 5/02/1992 n.104
Esclusivamente
i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (L.05/02/1992 n.104) non sono tenuti a presentare il
certificato medico attestante l’infermità, in quanto la legge consente
loro di rilasciare - in sua sostituzione - una specifica e particolare
autocertificazione. Si evidenzia come l’appartenenza del richiedente alla
nominata categoria sarà effettivamente accertata dall’ufficio in
intestazione.
Normativa
di riferimento:
art.188 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) art.381 D.P.R.
16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) art.4 L.
5/02/1992 n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate) art.39 L. 23/12/1998 n.448 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) art.46 e seguenti
DPR. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Documenti
da presentare in caso di primo rilascio:
domanda in carta semplice contenente l’autodichiarazione
dell’interessato quale portatore di handicap ai sensi delle legge L.5/02/1992
n.104.
Documenti
da presentare in caso di rinnovo:
domanda in carta semplice contenente l’autodichiarazione
dell’interessato quale portatore di handicap ai sensi delle legge L.5/02/1992
n.104.
Incaricato
dell’istruttoria:
sig.ra Anna Del Frari, tel. 0432645993
Allegato
fac-simile di
domanda per contrassegno in
formato pdf.
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Denunce di cessione fabbricato
A)
Cittadino italiano
Ai
sensi del D.L. 21/03/1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n.191
chiunque cede la proprietà o il godimento a qualunque titolo e consente,
per un tempo superiore al mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte
di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica
sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua
esatta ubicazione, le generalità dell’acquirente del conduttore o della
persona che assume la disponibilità del bene per altro titolo, con gli
estremi del documento di identità o di riconoscimento, che devono essere
messi a disposizione del cedente.
Il
termine indicato è perentorio e non ammette deroghe od equipollenti,
trattandosi di comunicazione di Polizia, finalizzata a contrastare il
terrorismo interno, al tempo dilagante, mediante la lotta alla clandestinità
con l’introduzione di un controllo tempestivo sui soggetti che
acquisiscono la disponibilità di immobili. La sanzione dell’eventuale
inadempimento è punita dall’art.12 comma 4 del D.L. che trova
applicazione nei confronti del solo cedente inadempiente punito con una
somma tra il minimo di € 103,00 al massimo di € 1.549,00, esclusa
l’applicazione di sanzioni accessorie (pagamento in misura ridotta €
206,00). Deputati all’accertamento sono gli organi di polizia
giudiziaria, oltre ai “vigili urbani” del comune, al cui Ente di
appartenenza vengono devoluti i proventi. La specificata disposizione
persegue finalità di capillarità nella ricerca sul territorio, motivando
l’Ente dal punto di vista pecuniario.
Una
prima innovazione alla riferita normativa fu apportata dall’art.1 comma
344 L.n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria per il 2005), la quale
dispose che, dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello di
comunicazione, la trasmissione della cessione fabbricato da inoltrasi
all’autorità locale di pubblica sicurezza perdeva il carattere di
obbligatorietà per il cedente, qualora lo stesso avesse già proceduto a
effettuare la nominata comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente
per territorio, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, mediante
l’inoltro di un apposito modulo, messo a disposizione in modalità
telematica dalla medesima autorità. Fino all’introduzione di detto
modello informatico, la prefata comunicazione doveva essere effettuata in
via cartacea, utilizzando il vecchio prestampato ministeriale (Modulario I.-
P.S -129).Tale disposizione è rimasta inattuata perché, come
confermano all’Agenzia delle Entrate, il Ministero a tutt’oggi non ha
elaborato il prefato modulo.
Quando
è invece la normativa fiscale a imporre la registrazione del bene
conseguentemente alla stipula dell’atto di cessione, la presentazione
della documentazione dell’interessato agli uffici preposti per la
registrazione sostituisce la comunicazione. La norma è alquanto severa
perché in caso di mancata registrazione dei contratti di locazione per i
quali è prescritta la registrazione: “o che comunque costituiscono
diritti relativi di godimento” (espressione che ne consente
l’applicazione ai negozi giuridici di natura non patrimoniale, come ad es.
comodato), di unità immobiliari o di loro porzioni, commina la sanzione
della nullità dell’atto (art.1 comma 346 L.n.311/2004).
Fu
poi l’art.1 comma 345 L.n.311/2004 a estendere l’obbligo di
comunicazione agli intermediatori immobiliari di ogni cessione assistita o
conosciuta in ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse
dal trasferimento della proprietà, anche per quelle di durata inferiore al
mese. L’eventuale inadempimento veniva punito dal solito art.12 comma 4
D.L. 21/03/1978 n. 59, unitamente a una sanzione accessoria attivabile solo
in caso di seconda violazione, la quale impone al Sindaco del Comune in cui
operano gli intermediatori interessati, su segnalazione dell’Agenzia delle
Entrate, di disporre la sospensione dell’attività d’impresa, per il
periodo di un mese.
Nel
contempo le Questure, spinte dal Ministero sulla strada
dell’informatizzazione, cominciarono a chiedere ai Comuni che la
trasmissione delle denunce di cessioni fabbricato, fino ad allora pervenute
solo su modello cartaceo, fossero sostituite da un supporto informatico,
raccolte e inviate loro una volta al mese.
La
disciplina veniva nuovamente innovata dall’art.3 D.Legs. 14 marzo 2011 n.23,
recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che
nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma
3 ha previsto espressamente che la registrazione del contratto di locazione
assorbe, tra l’altro, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale
di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o di una parte
di esso. Nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di
locazione trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.69
D.P.R. n.131/1986.
Più
recentemente è intervenuto l’art.5, commi 1, lettera d) e 4, del D.L. 13
maggio 2011 n.70, intitolato: “Semestre Europeo – prime disposizioni
urgenti per l’economia”, convertito in L.n.106 il 12/07/2011, il quale
ha previsto un analogo assorbimento del riferito obbligo comunicativo anche
per quanto riguarda i contratti di vendita degli immobili registrati.
Se
ne deduce che a far data dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del
D.Lgs. n.23 del 2011 – per quanto riguarda i contratti di locazione
registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore
del D.L. n.70 del 2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di
immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione
ai sensi del richiamato art.12, comma 1 D.L. n.59 del 1978 non trova più
applicazione relativa la sanzione amministrativa.
Aggiunge
però l’art.3 comma 6 D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, che l’obbligo di
comunicazione non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo
effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, di arti e
professioni.
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Normativa
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Tipo di contratto
|
Obbligo
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D.L.
21/03/1978 n. 59 convertito in L.n.191 del 18/05/1978
|
cessione
della proprietà o il godimento a qualunque titolo e consente, per
un tempo superiore al mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di
una parte di esso
|
il
solo cedente deve comunicare all’autorità locale di P.S., entro
48 ore, i dati richiesti, pena l’applicazione della sanzione
|
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Sanzione prevista
art.12 comma 4 D.L. 21/03/1978 n. 59
|
·
da € 103,00 a € 1.549,00, esclusa l’applicazione di sanzioni
accessorie;
·
competente a ricevere il rapporto è l’autorità da cui dipende
l’organo di polizia accertatore.
·
la devoluzione dei proventi va all’Ente territoriale che ha in
carico l’accertatore .
|
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Normativa
|
Tipo di contratto
|
Obbligo
|
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Art.1
comma 345 L.n. 311 del 30/12/2004
|
ogni
cessione operata o assistita dagli intermediari immobiliari in
ragione della loro attività e, relativamente a quelle diverse dalla
cessione in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al
mese.
|
estensione
agli intermediatori immobiliari dell’obbligo di comunicazione
all’autorità locale di P.S., entro 48 ore, i dati richiesti
|
|
Sanzione
prevista
art.12
comma 4 D.L. 21/03/1978 n. 59
|
·
da € 103,00 a € 1.549,00, esclusa l’applicazione di sanzioni
accessorie;
·
in caso di recidiva, il Sindaco del Comune in cui operano gli
intermediatori interessati, su segnalazione dell’Agenzia delle
Entrate, deve disporre la sospensione dell’attività, per un mese;
·
competente a ricevere il rapporto è l’autorità da cui dipende
l’organo di polizia accertatore.
·
la devoluzione dei proventi va all’Ente territoriale che ha in
carico l’accertatore.
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|
Normativa
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Tipo di contratto
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Obbligo
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Art.3 comma 3,
D.Legs. n.23 del 14 marzo 2011
|
contratti
di locazione degli immobili registrati
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la
registrazione del contratto di locazione assorbe, l’obbligo di
comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza
della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso.
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Art.5
commi 1, lettera d) e 4, del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito
in L.n.106 del 12/07/2011
|
i
contratti di vendita di immobili registrati
|
la
registrazione del contratto di locazione assorbe, l’obbligo di
comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza
della cessione di un fabbricato, o di una parte di esso.
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Art.3 comma 6,
D.Legs. n.23 del 14 marzo 2011
|
contratti
di locazione ad uso abitativo di immobili registrati in cui è
esercitata anche un’attività d’impresa, d’arte e professione.
|
la
registrazione del contratto di locazione non assorbe,
l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di Pubblica
Sicurezza della cessione di un fabbricato, o di una parte di
esso.
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Normativa
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Tipo di contratto
|
Obbligo
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Art.1 comma 346 L.n.
311 del 30/12/2004
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contratti
di comodato ad uso abitativo di immobili registrati
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la
registrazione del contratto di comodato effettuata ai fini fiscali
assorbe l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di
Pubblica Sicurezza della cessione di un fabbricato, o di una
parte di esso.
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Sanzione prevista
Art.1 comma 346 L.n. 311 del 30/12/2004
|
nullità
dell’atto stipulato, quando ricorrendone i presupposti non
vengono registrati.
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B)
Cittadino straniero
La
legge considera “straniero” la persona non residente in alcuno
degli stati appartenenti all’Unione Europea o l’apolide.
Colui
che disponendo di un diritto reale su un immobile decida di prestare
alloggio o ospitalità anche impiegando alle proprie dipendenze un cittadino
straniero o apolide, anche per periodi inferiori al mese deve darne
comunicazione all’autorità locale di P.S. entro 48 ore dalla messa a
disposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1 D.Leg.vo n.286
del 25/07/1998 (Testo unico sull’immigrazione). La comunicazione
comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identità, l’esatta
ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata,
ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è
dovuta.
L’omessa
o tardiva comunicazione è punita dal successivo comma 2-bis, con una
sanzione pecuniaria da € 160,00 a € 1.100,00, non sono previste sanzioni
accessorie (pagamento in misura ridotta € 320,00).
L’Autorità
competente alla ricezione del rapporto è la Prefettura, la devoluzione dei
proventi è in favore dello Stato, tramite la compilazione dell’apposito
modello F23.
Il
modello utilizzato per la trasmissione – a differenza di quanto succede
nella cessione fabbricati dove é obbligatorio ed é di provenienza
ministeriale – deve venir compilato per ogni singola persona alloggiata o
ospitata. Al modulo deve essere allegato la copia del permesso di soggiorno
e un documento di identità, nel caso di permesso turistico va allegata la
fotocopia del passaporto contenente il visto di ingresso in Italia.
Come
chiarito da una nota del Ministero dell’Interno datata 18/11/2004: “la
comunicazione di cessione fabbricato in commento non si sovrappone alla
denuncia obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero
ospiti, ovvero assuma alle proprie dipendenze una persona straniera o
apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o
il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello
stato (prevista dal D.Leg.vo 286/98) avendo quest’ultima una finalità
diversa da quella tipica della cessione fabbricati.”
Val
la pena di osservare che nella sopra citate norme (L.n. 311/2004, D.L. n.70
del 13 maggio 2011 convertito in L.n.106 del 12/07/2011, D.Legs. n.23 del 14
marzo 2011), non operano alcuna abrogazione del D.Leg.vo n.286/98 (lex
specialis), né risultano con esso contrastanti.
Pertanto
poiché la prefata norma insegue una finalità diversa dal D.L. 21/03/1978
n. 59, continua a trovare applicazione, la conseguenza pratica è che la
cessione parziale o totale di un fabbricato al cittadino extracomunitario
impone al dante causa due distinti adempimenti: 1) la comunicazione
all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del D.L.
21/03/1978 n. 59; 2) l’ulteriore trasmissione dei dati richiesti dal
D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998.
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Normativa
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Tipo di contratto
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Obbligo
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Art.7 comma 1
D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998
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cessione
della proprietà o il godimento a qualunque titolo dell’uso
esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, a favore di
cittadino extracomunitario per qualunque periodo
|
il
solo cedente deve comunicare all’autorità locale di P.S., entro
48 ore, i dati richiesti, pena l’applicazione della sanzione
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|
Sanzione
prevista
Art.7
comma 2-bis D.Leg.vo n.286 del 25/07/1998
|
·
da € 160,00 a € 1.100,00, esclusa l’applicazione di sanzioni
accessorie;
·
competente a ricevere il rapporto è la Prefettura del territorio in
cui è insediato l’organo di polizia accertatore;
·
i proventi sono devoluti allo Stato.
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Referente:
signora Carmen Zuliani
Allegato
fac-simile
di domanda per cessionari comunitari in formato pdf
Allegato fac-simile
di domanda per cessionari extracomunitari in formato pdf
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Autorizzazione
al mantenimento dei passi carrabili esistenti
La
Giunta Comunale con delibera n.343
del 19/12/2005 ha disposto che l’Ufficio di Polizia Municipale si occupa
della regolarizzazione e del rilascio dell’autorizzazione per
l’esercizio di passo carrabile, per tutti quei passi carrabili
preesistenti alla data del 1° gennaio 1993 e per quelli realizzati
successivamente a tale data.
La normativa introdotta a seguito dell’approvazione
del Nuovo Codice della Strada (successivamente indicato N.C.d.S.) e del
relativo Regolamento di esecuzione prevede che i passi carrabili
preesistenti e successivi all’entrata in vigore di detto codice, 1°
gennaio 1993, debbano essere individuati con l’apposito segnale di cui
all’art. 120 del Regolamento al N.C.d.S., previa autorizzazione
dell’Ente proprietario della strada.
L’art.
120 sopraccitato stabilisce che “il
segnale PASSO CARRABILE indica la zona per l’accesso dei veicoli alle
proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il
divieto di sosta, ai sensi dell’art. 158 del codice. Il segnale ha
dimensioni normali di c. 45 x 25. La mancata indicazione dell’ente e degli
estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. Per le
strade private, aperte al pubblico transito, l’autorizzazione è concessa
dal Comune.”
L’art. 159 del N.C.d.S., stabilisce che gli organi
di Polizia, in detti passi carrabili, dispongano la rimozione dei veicoli;
-
questa Amministrazione, con questo provvedimento di Giunta
Comunale stabilisce, uniformandosi alle disposizioni del N.C.d.S., di
autorizzare fino al 31 Dicembre 2006
l’esercizio dei passi carrabili preesistenti e successivi all’entrata in
vigore di detto codice. I predetti passi carrabili, per far esercitare il
diritto di divieto di sosta e rimozione, dovranno essere identificati per
mezzo di specifico cartello stradale, conforme alla figura 78 II del
Regolamento del N.C.d.S. riportante la denominazione dell’Ente
proprietario della strada, il numero e l’anno del rilascio.
Chiunque sia interessato a far valere sul proprio passo carrabile i
diritti di cui sopra, dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione e
all’apposizione del segnale stradale conforme a quanto previsto dal
N.C.d.S.. L’omessa regolarizzazione secondo il procedimento sopra
indicato, farà decadere le agevolazioni che il Nuovo Codice della Strada
prevede in materia, ovvero il “divieto di sosta permanente in fregio al
passo carraio con rimozione del veicolo” (art. 158 e 159 del N.C.d.S. e
art. 120 Reg. di attuazione del N.C.d.S.). Questa Amministrazione si farà
carico, a chiunque sarà interessato, di rilasciare la prescritta
autorizzazione. Si precisa che al fine del rilascio dell'autorizzazione, per
passo carrabile si intende soltanto quell’apertura (identificata con
cancello, portone, sbarra, catena, varco delimitato da elementi fisici ben
definiti come colonne, muretti o altro, ecc.) che consente l’accesso alla
proprietà privata mediante il transito di veicoli. Pertanto per cancelli
pedonali, portoni pedonali di ingresso e per tutte le aperture simili non
carrabili non verrà rilasciato alcuna autorizzazione.
In considerazione del prevalente interesse pubblico, legittimato dalla
necessità di sicurezza della viabilità, la regolarizzazione dei passi
carrai nelle vie di seguito indicate, sarà effettuata mediante
autorizzazione con prescrizione di adeguamento alle vigenti norme in
considerazione delle esigenze di sicurezza della viabilità, fissando il
termine di anni 2 (due) dalla data del rilascio dell’autorizzazione per
gli adeguamenti richiesti.
Eventuali autorizzazioni già autorizzate, dovranno uniformarsi alle
prescrizioni di cui sopra, precisando che il termine per l'adeguamento
decorrerà dalla comunicazione integrativa.
Elenco Strade ad alta percorrenza e situazioni idonee a rappresentare una
situazione di pericolo in occasione dell'accesso alle proprietà laterali,
prive di sufficiente area di sosta.
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Statali
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denominazione
comunale
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intensità
del traffico
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S.S.n.13 “Pontebbana”
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vie Santa Caterina,
Campoformido
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elevatissima: oltre 27.000 veicoli al giorno
circa, con decisa presenza di mezzi di tipologia pesante.
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S.S.n.464 “Spilimbergo”
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via Spilimbergo
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elevata, con
segnalata presenza di mezzi di tipologia pesante provenienti
dalla tangenziale di Udine.
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Provinciali
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denominazione
comunale
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Intensità
del traffico
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S.P.n.52“di
Sedegliano”
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Via Roma, Piazza Matteotti, via Colloredo,
D’Antoni, Piazza 5 Martiri, via Udine, via Del Forno
|
particolarmente intenso, durante l’intera
giornata con concentrazione nelle ore di punta. Arteria per un
importante tratto dotata di marciapiedi di dimensioni insufficienti, e
con numerosi portoni di ingresso a filo carreggiata. Rilevante il
traffico di tipologia pesante.
|
|
S.P.n.99“di
Basiliano”
|
via Colombo
|
particolarmente intenso durante l’intera
giornata, con concentrazione nelle ore di punta. Arteria per un
importante tratto completamente priva di marciapiedi, con portoni di
ingresso a filo carreggiata.
|
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S.P. n.98 ”di
Bressa”
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via Di Sotto
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Arteria per un importante tratto dotata di
marciapiedi di dimensioni insufficienti, con numerosi portoni di
ingresso a filo
carreggiata.
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Comunali
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Caratteristiche
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intensità
del traffico
|
|
vie Lignano e Gorizia (per il solo tratto
compreso tra la S.S.n.13 e la via Codroipo)
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area di sosta antistanti
i carrai in dimensioni insufficienti con molti accessi
realizzati a filo carreggiata
|
intercetta il traffico da e per Villa
Primavera, particolarmente intenso nelle ore di punta.
Per il tratto di via Gorizia, la salita, la
curva, il
semaforo, l’insufficiente area di stazionamento è idonea a
ingenerare problemi in caso di fermata anche in situazioni di scarso
traffico.
|
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vie Passons, Pasiano, Piazza della Chiesa,
Principale, Dante
|
area di sosta antistanti
i carrai in dimensioni non sempre sufficienti con alcuni
accessi realizzati a filo carreggiata
|
intercetta l’intero il traffico da e per
Passons, nonché l’ingresso al capoluogo friulano tramite la via
Martignacco.
|
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vie Angoria e Cotonificio
|
area di sosta antistanti
i carrai in dimensioni non sempre sufficienti con alcuni
accessi realizzati a filo carreggiata
|
intercetta l’intero
traffico da e per Centro Commerciale Iper, Fiera di Udine,
proveniente da sud nonché
quello in direzione Martignacco-San Daniele.
Per la via Cotonificio attualmente poco
trafficata, sussiste un progetto della Provincia di Udine inteso a
realizzare una rotonda nella bretella
di collegamento tra la nominata via e il ponte sul Cormor, che se
realizzata nel 2007, avrà forti ripercussioni sul traffico.
|
|
via Villalta
|
da per un tratto della strada vige il
divieto di fermata
|
il segmento compreso tra la piazza e la via
Casali è idoneo non
consente neppure la fermata.
|
|
vie Verdi, Beorchia
|
il divieto di sosta è collocato da
un lato della strada, per la via Beorchia ambo i lati
|
intercetta l’intero il traffico di
collegamento tra le due provinciali.
|
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vie Orientale, San Giacomo, piazza di Sotto
|
strada di dimensioni ridottissime, marciapiedi
per un tratto insufficienti, con numerosi cancelli fronte strada
|
anche in condizioni di scarso traffico a causa
della visibilità limitata,
in presenza del divieto di sosta ambo i lati, l’accesso alle
proprietà laterali intercluso dai
cancelli è in
grado di creare dei problemi.
|
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via Torino
|
vige il divieto di sosta da un lato della
strada, per un tratto raddoppiato
|
intercetta l’intero il traffico di
collegamento tra la statale
Pontebbana e la provinciale di Sedegliano.
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via Basaldella
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vige il divieto di sosta da un lato della
strada, per un tratto raddoppiato
|
intercetta l’intero il traffico di
collegamento tra la statale
Pontebbana e la provinciale di Basiliano.
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via Martignacco
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vige il divieto di sosta da almeno un lato
della strada
|
intercetta l’intero traffico di collegamento
tra la S.P.n.52 e la n.52 bis in corso di completamento, numerosa la
presenza di mezzi pesanti.
|
REQUISITI
La
richiesta va effettuata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario, o
altro soggetto avente titolo reale.
Nei
rapporti di locazione (abitazioni, studi, uffici, aziende, ecc.) la
richiesta spetta al proprietario.
Nei
condomini, per le parti comuni la richiesta spetta all’amministratore,
mentre per le proprietà esclusive (es. garage singoli con accesso diretto
su strada comunale) compete a ciascun proprietario.
Per le
aziende con immobili in proprietà la richiesta può essere avanzata anche
dal legale rappresentante.
La
richiesta va effettuata riportando (nel frontespizio dell’istanza) il
nominativo aggiornato di una sola persona fisica avente titolo reale anche
se questo è condiviso con altri soggetti. Questi ultimi, aventi titolo,
verranno indicati in un foglio allegato.
Il passo
carrabile deve essere collocato su strada pubblica o privata soggetta
all’uso pubblico secondo quanto disposto dalla Polizia Municipale.
DOCUMENTAZIONE
La
domanda va effettuata, in regola con l'imposta di bollo (euro 14,62), compilando in ogni sua parte lo
stampato nel quale vengono riportate anche le modalità di compilazione.
Alla
domanda va allegato un estratto di planimetria catastale in carta semplice
(normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà)
raffigurante il numero di mappale (e l’eventuale subalterno per i passi
carrai inseriti nei fabbricati) di dove si trova la soglia di ciascun passo
carrabile. Nell’allegato catastale va evidenziata la soglia di ogni
accesso e indicata con una freccia la direzione di ingresso.
Viene
rilasciato un solo cartello per ogni accesso, i richiedenti con più di un
accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare
una unica richiesta. Per il condominio l’amministratore indicherà il
numero degli accessi serventi le proprietà comuni.
L’autorizzazione
in bollo viene rilasciata a carattere provvisorio diverrà definitiva dopo
il 31 Dicembre 2006, qualora non
siano intervenute richieste di adeguamento da parte del Comune.
COSTI
Ogni
domanda, compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata in regola con
l'imposta di bollo (euro 14,62), presso l’ufficio Protocollo Comunale;
Per il
ritiro del segnale e dell’autorizzazione, l’interessato ricevuto
l’avviso, potrà recarsi presso il Comando di Polizia Municipale negli
orari d’ufficio, munito di una marca da bollo da Euro 14,62.
Per gli
enti pubblici, le O.N.L.U.S. e in tutti quei casi esenti da imposta di
bollo, il richiedente dovrà citare nell’istanza gli estremi di legge e
l’articolo che dispone tale esenzione.
Si
comunica che il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato ad alcuna
tassazione.
SANZIONI
L’art.
22 del Codice della Strada stabilisce che l’apertura, trasformazione,
variazione d’uso o mantenimento in esercizio dei passi carrabili
preesistenti senza autorizzazione rilasciata dal Comune, a secondo dei casi,
comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 a
143,00 e/o da 143,00 a 573,00 oltre all’obbligo in capo al trasgressore
del ripristino a proprie spese dei luoghi.
NORMATIVA
Nuovo
Codice della Strada Decreto Legislativo n. 285/1992 e relativo Regolamento
di esecuzione n. 495/1992.
Allegato
fac-simile di domanda in formato pdf
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Iscrizione all'anagrafe canina
Il
cittadino che possiede un cane è tenuto ad iscriverlo all’anagrafe canina
del comune di residenza, presentandosi con l’animale presso il canile
gestito dall’Azienda Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” ubicato in
Udine, via Lumignacco n. 337 ogni primo giovedì del mese, dalle ore 10:00
alle 12:00 (tel. 0432-601228 fax 0432-601820) E-mail: vete.canile@ass4.sanita.fvg.it
o presso lo studio di un veterinario autorizzato.
Deve
altresì presentare denuncia nei casi di smarrimento, sottrazione, cessione,
morte, variazione di residenza riferiti all’animale nel termine di 15 gg.
dall’evento, al presente ufficio.
Normativa
di riferimento: L.R.
04/09/1990 n.39 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.171/Pres. del
06/06/2002; art.113 L.R. 17/06/1993 n.47; l. 14/08/1991 n.281.
Requisiti
richiesti: Essere residenti
nel territorio comunale e proprietario o affidatario di uno o più cani.
Documenti
da presentare: Libretto
sanitario del cane, documento di identità e codice fiscale del
proprietario.
Termini
perentori per la presentazione dell’iscrizione all’anagrafe canina: 30
gg. dall’acquisto o dalla
detenzione, in alternativa 3 mesi dalla nascita dell’animale.
Incaricato
dell’istruttoria: mar.llo
Giabbai Marco, tel. 0432645997
Allegato fac-simile di
denuncia di smarrimento, sottrazione, cessione, morte del cane in formato
pdf
Allegato fac-simile
di denuncia di variazione di residenza dell’animale
in formato pdf
Quadro
sinottico delle sanzioni per le violazione alla normativa in materia
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Affidamento cani
abbandonati
Il cittadino che
intenda adottare un cane abbandonato in custodia presso la struttura
preposta (canile convenzionato), può chiederne l’affido presentando
l’apposita domanda sia presso l’ufficio in intestazione che presso il
canile convenzionato “Monte del Re” sito a San Pietro al Natisone,
località Clenia, strada per Savogna, via Sotto Klancic n.1 (tel.0432-727266
cell.329-8611514) aperto anche i festivi dalle ore 10:00 alle 12:00. La
richiesta viene vistata dal veterinario dell’Azienda sanitaria competente
per territorio, a seguito del quale il richiedente può ritirare
l’animale.
A tal fine, visto
il provvedimento adottato con deliberazione giuntale n.137 del 09/05/2005,
si informa l’affidatario che il Comune di Pasian di Prato provvederà al
rimborso delle spese di mantenimento nel limite massimo di € 250 divisi un
due trances:
- un primo
contributo di € 125,00 (centoventicinque) entro quarantacinque giorni
dall’adozione dell’animale previo controllo della Polizia Municipale
delle buone condizioni di tenuta dell’animale;
- i restanti €
125 (centoventicinque) nei sei mesi successivi dall’adozione dello
stesso, subordinatamente al riscontro delle medesime condizioni, da
parte della Tesoreria comunale a favore degli affidatari.
Si ricorda altresì
che con la sottoscrizione dello schema contenente gli obblighi l’affidatario
si assume ogni responsabilità relativa all’animale adottato.
Normativa di
riferimento: L.R. 04/09/1990 n.39 e relativo regolamento di esecuzione
D.P.R. n.171/Pres. del 06/06/2002; l. 14/08/1991 n.281.
Requisiti
richiesti: Non è necessario essere residenti nel territorio comunale.
Documenti da
presentare: Domanda di affido in carta semplice, fotocopia documento di
identità valido, sottoscrizione dell’impegno a mantenere l’animale in
buone condizioni.
Incaricato dell’istruttoria: mar.llo Giabbai Marco, tel. 0432-645997
Fac-simile
di domanda in formato pdf
Obblighi
dell'affidatario
CANI
IN ATTESA DI ADOZIONE (foto e schede anagrafiche)
Rinvenimento oggetti smarriti
Il
ritrovatore di oggetti abbandonati rinvenuti in territorio comunale deve
farne pronta consegna al Comando in intestazione. L’ufficio procederà a
redigere apposito verbale di rinvenimento in duplice copia, cui fa
seguito la pubblicazione all’Albo Pretorio, per il periodo di quindici
giorni.
In
caso di mancata rivendicazione del legittimo proprietario, decorso un anno
dalla avvenuta pubblicazione, la
cosa o il suo prezzo diventano di proprietà del ritrovatore.
Normativa
di riferimento: art.927 e seguenti del Codice Civile.
Requisiti
richiesti: Ritrovamento di cosa mobile nel territorio comunale.
Documenti da presentare: bene
ritrovato, purché di un qualche
valore economico
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Vidimazione bolle di accompagnamento mezzi di trasporto
Il
commerciante all’ingrosso di vini che
ha necessità di trasportare il prodotto a mezzo vettore od in proprio e
deve utilizzare contenitori di capacità superiore ai 60 litri, deve
compilare un modulo
(acquistabile presso i rivenditori autorizzati - “Smolars”) che va
vidimato dall’Ufficio Polizia Municipale che lo trasmetterà poi
all’Ufficio Commercio.
Normativa
di riferimento: D.M. 20/04/1990 n.184
Documenti
da presentare: modulo da vidimare.
Incaricato dell’istruttoria:
tutti gli ufficiali e gli agenti di P.M
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Richiesta informazioni /copia atti rilievi incidente stradale
L’utente
coinvolto in incidente stradale e
chiunque avente titolo sia interessato ad assumere informazioni
e ottenere copia degli atti dei rilievi del sinistro con soli danni
ai mezzi, può inoltrare al Sindaco domanda scritta (indicando le proprie
generalità complete, il c.f. e/o partita I.V.A.) in carta semplice da
presentare al protocollo. Il servizio è reso con l’esibizione della
ricevuta di versamento di € 1,00 (I.V.A. compresa) per ogni foglio
in formato A4 e di € 1,5 (I.V.A. compresa) per ogni foto a colori della
stessa dimensione.
Normativa
di riferimento: art.11 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della
Strada).
Documenti
da presentare: domanda in carta semplice indirizzata la Sindaco da
presentare al protocollo generale. L’attestazione di versamento nelle mani
dell’economo comunale dovrà essere esibita al momento del ritiro delle
copie degli atti richiesti.
Incaricato dell’istruttoria:
tutti gli ufficiali e gli agenti di P.M
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Pagamento della sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada
Il
trasgressore, o in sua vece l’obbligato in solido, nel termine perentorio
di 60 giorni dalla notificazione, può
effettuare il “pagamento in misura ridotta”
della somma trascritta nel verbale di contestazione (integrato da
eventuali spese di procedimento e di notifica).
I
giorni si riducono a dieci nei casi di preavviso di accertamento (c.d.
foglio rosa).
Il
versamento può essere effettuato esclusivamente tramite contanti presso
l’ufficio in intestazione, oppure in un qualunque ufficio postale,
mediante il ccp n.16994337 intestato al Comune di Pasian di Prato - Proventi
contravvenzionali - Servizio tesoreria, specificando obbligatoriamente nella
causale il nome del proprietario, la data della violazione, la targa del
veicolo.
La
ricevuta dovrà essere conservata dall’utenza per il termine quinquennale
di prescrizione della sanzione.
Il
mancato pagamento nel termine, comporterà l’iscrizione a ruolo di una
somma pari alla metà del massimo edittale, più le eventuali spese di
procedimento e di notifica, nonché gli aggi esattoriali.
Normativa
di riferimento: art.202 D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della
Strada) e
art.387 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione).
Incaricato
dell’istruttoria: sig.ra Anna Del Frari, tel. 0432645993
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Ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni al Codice della Strada.
Il
trasgressore o l’obbligato in solido a una norma del Codice delle Strada,
entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale,
possono proporre ricorso al Prefetto di Udine, presentando o inoltrando a
mezzo raccomandata A/R al Prefetto o Comando di Polizia Municipale di Pasian
di Prato. Il ricorso non è proponibile se nel frattempo sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Entro
i termini fissati dall’art.204 del C.d.S. il Prefetto emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti se accoglie il ricorso, altrimenti
emette ordinanza-ingiunzione di pagamento nei termini e con le modalità
dell’art.201 C.d.S. per una somma non inferiore al doppio della sanzione
originariamente elevata. Il ricorso si estende automaticamente alla sanzioni
accessorie o alle eventuali misure cautelari, ma non è possibile proporre
ricorso per la sola sanzione accessoria.
In
alternativa ma non in aggiunta al ricorso al Prefetto, gli interessati
possono proporre ricorso, entro sessanta giorni dalla contestazione o
notificazione al Giudice di Pace di Udine, depositandolo o inviandolo con
raccomandata A/R nella Cancelleria dello stesso, in viale XXIII Marzo 1848,
n.5
Normativa
di riferimento: art.203 e 205
D.Leg.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada)
Requisiti:
Condizione di trasgressore o obbligato in solido.
Documenti
da presentare: domanda in carta semplice con copia del verbale e tutta la
documentazione utile alla decisione del Prefetto o Giudice di Pace.
Termine
per la presentazione: 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale.
Servizio notificazione atti
Il
servizio notificazione atti amministrativi viene svolto da personale della
presente amministrazione per la notificazione dei propri atti, qualora non
sia possibile eseguire ultilmente gli stessi mediante il servizio postale o
le altre forme previste dalla legge, per il tramite del messo comunale.
Si
precisa che in forza della delibera di Giunta Comunale n.283 del 14/07/2000
di recepimento della legge n.265/1999, il servizio è svolto anche a favore
di altre amministrazioni - previo pagamento - e con esclusione degli Enti
che applicano il principio della reciprocità.
A
decorrere dal 1° Aprile 2003, il costo per ciascun singolo atto notificato
è di € 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata
con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste
dall’art.140 del c.p.c.. La suddetta somma è aggiornata ogni tre anni in
relazione all’andamento dell’indice dei prezzi a consumo per le famiglie
degli operai e impiegati accertato dall’Istat, con decreto del Ministreo
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell’Interno.
Normativa
di riferimento: art.10
L. 3/8/1999 n.265, D.M. 6/8/2003.
Modalità
di pagamento:
L’Ente fa istanza con cadenza semestrale - alle Amministrazioni
richiedenti - della liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per le
notificazioni, allegando la documentazione giustificativa. L’importo deve
essere versato sul ccp n.15185333 intestato a: Comune di Pasian di Prato -
Servizio Tesoreria - specificando nella causale:“rimborso per le spese di
notificazione”.
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