| AVVISO IMPORTANTE
Si informa che con legge regionale 29.12.2011 n. 18, in vigore dal
05.01.2012, sono state introdotte alcune modifiche all’art. 16 della
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale
dell’edilizia” in materia di edilizia libera.
In particolare, il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di
settore aventi incidenza sull’attività edilizia e per l’attività
di vigilanza urbanistico - edilizia, l’inizio dei lavori relativi agli
interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), è
comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed
eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere
la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia
espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.>>.
Pertanto, alla comunicazione da presentare utilizzando il modello
“Comunicazione di attività edilizia libera” scaricabile dalla
pagina web http://www.pasian.it/edilizia_privata_modulistica_post_lr_19.htm
dovrà essere necessariamente allegata la relazione tecnica asseverata
ed elaborato grafico esplicativo a firma di tecnico abilitato.
Si riportano di seguito gli interventi per cui è necessaria la
preventiva comunicazione di inizio lavori:
g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza
esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento
urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di
manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilita' esistente,
nonche' tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei
servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni,
acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa
delle condutture e reinterro;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli
edifici o unita' immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio,
che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati
rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita'
immobiliare;
k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita' immobiliari esistenti
che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e
simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o
dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei
limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o
dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali
interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100
metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unita'
immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche
volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge
regionale 23/2005 ;
u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a
seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le
esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma
dell'edificio.
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